29 maggio 2023

NOLEGGIO OPERATIVO BENI STRUMENTALI: CHI PAGA IN CASO DI DANNO?

Prima di affrontare la problematica del noleggio operativo beni strumentali e chi paga in caso di danno, ritengo utile affrontare brevemente i seguenti argomenti:

  • spiegare, brevemente, cosa è il noleggio operativo ed in particolare cosa è il noleggio operativo di beni strumentali e quali sono le sue caratteristiche;
  • spiegare brevemente perché scegliere il noleggio operativo di beni strumentali.

Cosa è il noleggio operativo e quali sono le sue caratteristiche?   

Risposta: il noleggio operativo di beni strumentali è un accordo tra un'impresa e un fornitore di servizi di noleggio, in cui l'impresa ottiene l'uso di un bene strumentale per un periodo di tempo specificato, pagando un canone periodico concordato. A differenza del noleggio finanziario, il noleggio operativo non prevede l'opzione di acquisto del bene alla fine del periodo di noleggio. Tuttavia, offre maggiore flessibilità, consentendo all'impresa di restituire il bene alla scadenza del contratto o di rinnovare il noleggio per un periodo ulteriore.

Perché un imprenditore opta per un noleggio operativo?

Esistono dei vantaggi? Se sì quali?

Risposta: i principali motivi per cui un imprenditore opta per il noleggio operativo sono:

  1. la possibilità di ridurre i costi iniziali. Invece di dover affrontare un'ingente spesa iniziale per l'acquisto di un bene strumentale, l'impresa può ottenere l'uso del bene semplicemente pagando un canone periodico. Questo permette di liberare risorse finanziarie che possono essere investite in altre aree dell'attività aziendale;
  2. la possibilità di rimanere sempre al passo con le ultime tecnologie, vista la continua evoluzione dei beni strumentali. Il noleggio operativo offre la flessibilità di sostituire il bene con uno più moderno alla scadenza del contratto. Ciò consente alle imprese di beneficiare dei progressi tecnologici senza dover sostenere i costi di acquisto e smaltimento del bene obsoleto;
  3. la possibilità di avere incluso nel contratto di noleggio operativo di beni strumentali i servizi di manutenzione e di assistenza offerti dal fornitore. Questo significa che l'impresa non deve preoccuparsi di gestire la manutenzione del bene, ma può contare su un supporto tecnico professionale. Ciò permette di risparmiare tempo e risorse, consentendo all'impresa di concentrarsi sulle proprie attività principali.

La sintesi è che, se vuoi essere sempre all’avanguardia con beni tecnologicamente avanzati, non sbagli se li prendi tramite un contratto di noleggio operativo di beni strumentali.

Visto che il noleggio operativo di beni strumentali è sempre più percepito come ottimo strumento per avere a disposizione beni strumentali tecnologicamente avanzati, sempre perfettamente manutenzionati e quindi sempre molto efficienti rispetto all’uso a cui sono destinati, ci sembra corretto analizzare anche gli aspetti assicurativi, quindi l’assicurazione leasing, il vincolo leasing nell’assicurazione e chi paga in caso di danno in presenza di leasing strumentale.

Assicurazione per noleggio attrezzature

Purtroppo all’assicurazione per le attrezzature detenute con noleggio operativo è sempre stata data pochissima importanza.

I motivi del perché accade questo sono svariati, per esempio:

  • per l’imprenditore che opta per un noleggio operativo le maggiori preoccupazioni sono gli aspetti finanziari,quindi all’assicurazione delle attrezzature noleggiate è data scarsa importanza perché il più delle volte è un obbligo in capo all’imprenditore, che però non ne ha la consapevolezza perché rientra nelle clausole (scritte in piccolo) del contratto di noleggio operativo che nessuno mai legge.

Quindi fatti 100 i contratti di noleggio operativo di attrezzature, forse, solo in massimo 5 casi gli obblighi assicurativi vengono rispettati da parte dell’imprenditore che sottoscrive il contratto di noleggio operativo.

Purtroppo molto spesso è lo stesso noleggiatore di attrezzature che non presta adeguata attenzione al rispetto di questi obblighi contrattuali.

L’esperienza però ci porta a dire che i veri i problemi per l’imprenditore che detiene in forza di contratto di noleggio operativo l’attrezzatura che si è danneggiata, iniziano quando accade il sinistro.

Quindi come è immaginabile è già troppo tardi.

Domanda: lo sai perché?

Risposta: semplice, perché al verificarsi del danno il noleggiatore, qualora non dovesse essere assicurato, fà valere le clausole del contratto di noleggio operativo.

Domanda: e sai, a quel punto, cosa accade all’imprenditore che detiene con noleggio operativo l’attrezzatura che si è danneggiata?

Risposta: dipende. I casi sono due:

  • se l’imprenditore che detiene in forza di contratto di noleggio operativo l’attrezzatura è stato attento e si è letto i suoi obblighi contrattuali relativamente all’assicurazione delle attrezzature a noleggio, quindi ha sottoscritto un’assicurazione, diciamo che si deve limitare a fare denuncia al suo assicuratore;
  • se invece l’imprenditore che detiene in forza di contratto di noleggio operativo l’attrezzatura non è stato attento e non si è letto i suoi obblighi contrattuali relativamente all’assicurazione delle attrezzature a noleggio, quindi non ha sottoscritto un’assicurazione, diciamo che si deve iniziare a preoccupare…

Domanda: lo sai perché?

Risposta: semplice, poiché l’imprenditore che detiene in forza di contratto di noleggio operativo l’attrezzatura non è stato attento e non si è letto i suoi obblighi contrattuali relativamente all’assicurazione delle attrezzature a noleggio, quindi deve rispondere in proprio del danno che l’attrezzatura detenuta con noleggio operativo ha subito.

In rarissimi casi ci possono essere altre possibilità per venirne fuori da questo problema, ma è necessario analizzare molto bene altre assicurazioni dell’imprenditore che detiene con noleggio operativo l’attrezzatura che si è danneggiata.

Domanda: mentre invece nei casi in cui il noleggiatore abbia assicurato le attrezzature che noleggia, nonostante l’obbligo sia in capo all’imprenditore che le ha noleggiate, quest’ultimo può sentirsi tranquillo al verificarsi di un danno?

Risposta: in parte.

Domanda: lo sai perchè?

Risposta: perché se le assicurazioni delle attrezzature a noleggio che ha stipulato il noleggiatore sono sprovviste di rinuncia alla rivalsa nei confronti del responsabile del danno, l’imprenditore che le detiene in forza di un contratto di noleggio operativo, 9 casi su 10 ne deve rispondere.

Domanda: lo sai perchè?

Risposta: semplice, perché l’imprenditore che le detiene in forza di un contratto di noleggio operativo è a tutti gli effetti il custode di questi beni quindi, in quanto tale, responsabile fino a prova contraria, quindi, se non è assicurato, a sua volta risponde in proprio.

Domanda: ma quindi come si deve comportare un imprenditore che detiene attrezzature in forza di contratto di noleggio operativo relativamente alle assicurazioni di queste attrezzature?

Risposta: come primo step leggersi se il contratto di noleggio operativo prevede degli obblighi di natura assicurativa. Qualora li prevedesse provvedere ad adeguarsi in modo il più possibile conforme agli obblighi assicurativi. Qualora il contratto di noleggio operativo non prevedesse obblighi assicurativi, l’imprenditore che detiene tali attrezzature in forza di un contratto di noleggio operativo deve svolgere le seguenti attività:

  • fare richiesta formale al noleggiatore delle attrezzature di poter verificare che le assicurazioni di quest’ultimo sui beni che noleggia siano provvisti di rinuncia alla rivalsa nei suoi confronti;
  • nel caso in cui la rinuncia alla rivalsa non ci dovesse essere, deve richiedere formalmente al noleggiatore l’inserimento e richiedere copia della documentazione della polizza che l’andrà a prevedere;
  • una volta realizzato il precedente punto 2) oppure nei casi in cui le assicurazioni del noleggiatore di attrezzature già dovessero avere la rinuncia alla rivalsa, dovrà fare in modo che la rinuncia alla rivalsa resti anche in future assicurazioni del noleggiatore di attrezzature.

Da ultimo mi preme ricordare che le attrezzature che più frequentemente vengono concesse ad altri imprenditori tramite contratti di noleggio operativo sono attrezzature che circolano, che per il diffuso comune senso, sono assicurate tramite le assicurazioni di responsabilità civile delle attività.

Purtroppo però non è più così da quando nel 2021 sono state emesse una sentenza della Corte di Cassazione e una nuova normativa comunitaria.

Non mi dilungo ulteriormente a trattare questo argomento in questo articolo, ti suggerisco vivamente di leggere questo approfondimento.

Perché, anche conseguentemente a danni provocati a terzi di attrezzature a noleggio che circolano in aeree private, potrebbero emergere delle spiacevolissime sorprese di importanti scoperture assicurative.

Come avrai potuto capire, quando detieni un bene strumentale in forza di contratto di noleggio operativo, diventa piuttosto delicato sincerarsi quali siano gli obblighi assicurativi delle parti coinvolte.

Perché sincerarsi qualora dovesse verificarsi un sinistro sarebbe troppo tardi e in parecchi casi anche piuttosto costoso per te che sei un imprenditore che detieni un bene strumentale in forza di contratto di noleggio operativo.

Per non dire che se si tratta di un bene che circola, le importanti novità normative introdotte recentemente,  potrebbero determinare anch’esse situazioni spiacevoli.

Quindi sicuramente in entrambe le casistiche “è meglio prevenire che curare“, ci potrebbero essere delle possibilità di individuare soluzioni diverse, solo previa un’attenta analisi delle assicurazioni aziendali in essere.

Quindi, non so se leggerai questo articolo al momento della sottoscrizione di un noleggio operativo di un bene strumentale oppure al verificarsi di un danno al bene detenuto a noleggio.

A prescindere, se hai ben capito la delicatezza dell’argomento, il suggerimento è di contattarci, non esitare a farlo, anche perché l’eventuale primo parere ai vostri quesiti vi sarà reso disponibile senza alcun onere economico.

Solo eventuali ed ulteriori approfondimenti successivi al primo parere prevederanno un compenso da concordarsi di volta in volta.

Contattaci!!!

 

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