Sei un imprenditore ed hai deciso di estendere la copertura assicurativa per i tuoi fabbricati destinati all’attività produttiva ed ai tuoi macchinari sottoscrivendo un’assicurazione terremoto, per proteggerli da eventuali danni?
Sei certo che sia sufficiente oppure devi apportare altre modifiche alla tua polizza?
Per poter capire se l’aggiunta della clausola terremoto nella tua assicurazione sia sufficiente per essere tranquilli è fondamentale chiedersi cosa può provocare una scossa di terremoto di media – alta intensità:
Facilmente si può notare come nei precedenti punti di cui alle lettere dalla a) alla f) oltre ad esservi dei danni da terremoto coperti dalla clausola terremoto vi sono moltissime attività di demolizione e sgombero di beni assicurati che sono stati parzialmente danneggiati dal terremoto. Attività, peraltro, necessarie per poi procedere alla riparazione.
Infatti, per nostra fortuna, nelle nostre zone sono rarissimi i casi di terremoti che distruggono completamente tutto, capitano non di rado terremoti che danneggiano parzialmente anche in modo grave gli immobili e i macchinari delle aziende.
Quindi quando si inserisce la garanzia terremoto nella polizza bisogna sempre avere l’accortezza di inserire / aumentare, se già presente in polizza, con importi consistenti la partita demolizione e sgombero.
LUOGO DI ACCADIMENTO: provincia di Reggio Emilia
DANNI DA PROVOCATI DAL TERREMOTO: crepe e piccoli distacchi di parti di immobile
ENTITÀ DEL DANNO: circa € 150.000,00
DANNO DIRETTO DA TERREMOTO ALL’IMMOBILE: circa € 80.000,00
SPESE SOSTENUTE PER DEMOLIRE I PEZZI DI IMMOBILE PERICOLANTE PER POI PROCEDERE ALLA LORO RICOSTRUZIONE: la differenza, quindi circa € 70.000,00
INDENNIZZO DEL DANNO DA TERREMOTO: totale al netto della sola deduzione di franchigia
RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER DEMOLIRE I PEZZI DI IMMOBILE PERICOLANTE: quasi del tutto, è rimasta a carico dell’assicurato un piccolo importo pari a € 5.000,00 perché, benchè in polizza ci fosse una partita specifica per queste spese si è rivelata insufficiente. Il motivo dell’insufficienza di tale partita assicurata era da far risalire a scelte di opportunità economica dell’assicurato che, nonostante fosse stato adeguatamente sensibilizzato sull’importanza di questa partita proprio per casi simili, non ha ritenuto di optare per importi superiori.
Riflessioni che emergono da questo case history: l’inserimento della sola assicurazione “terremoto“ non è sufficiente per l’assicurato, se non abbinata con un’adeguata somma assicurata per le spese di demolizione e sgombero, per potersi dire tranquillo. Infatti come si è visto in questo case history è forte la probabilità che al verificarsi di un danno da terremoto (non grave) che l’assicurato non riesca a rientrare da tutti i costi perché le spese per demolire e sgomberare i beni danneggiati siano molto elevati se non superiori della loro costo complessivo di riparazione.
Altra accortezza che si deve avere quando si inserisce la garanzia terremoto nell’assicurazione aziendale deve essere quella per cui all’interno della polizza non vi siano delle chiare limitazioni/esclusioni per costi che si devono sostenere per ricostruire – riparare – sistemare macchinari ed immobili successivamente ad un terremoto.
Il riferimento è chiaramente da ricondursi al terremoto accaduto in Emilia e nella confinante provincia di Mantova di qualche anno fa, quando ci furono ben due scosse di terremoto nell’arco temporale di circa una settimana (non pochi problemi ci furono per alcune aziende causa l’applicazione di due franchigie visto che i due terremoti accaddero a più di 72 ore di distanza previsti dalla clausola per considerare l’evento unico) che oltre a provocare danni ai capannoni industriali, in molti casi i capannoni rimasero in condizioni di grave instabilità determinata dal fatto che molte travi non erano legate ai pilastri. Ci furono anche alcuni casi di crollo per questo motivo che provocarono morti e feriti di alcuni dipendenti. La conseguenza di tutto ciò è stata che gli enti locali competenti per ridare l’abilità costrinsero i proprietari degli immobili ad apportare delle modifiche proprio per evitare che, in caso di altro terremoto, si potesse verificare la medesima situazione di instabilità di pericolo per le persone che vi lavorano all’interno. A livello assicurativo per quei casi in cui il crollo dei fabbricati non c’era stato ma che si era dovuta fare la messa in sicurezza secondo le nuove norme determinando una riparazione/ricostruzione dell’immobile con migliorie che lo rendeva diverso da quello che si era danneggiato, questo maggior costo l’assicurazione di per sé non lo riconosceva. In molti casi tale costo era stata la parte più cospicua di danno che a quel punto molti assicurati si dovettero accollare. Il caso che ci ha riguardato grazie ad una formula di polizza che escludeva alcune tali spese solo per le cose non danneggiate ci ha permesso far riconoscere all’assicurato l’intero importo anche di queste spese proprio perché trattandosi di polizza all risks erano comprese non essendo specificatamente escluse.
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