15 dicembre 2022

RIVALSA INAIL E MALATTIA PROFESSIONALE: COME FUNZIONA?

Abbiamo già parlato della rivalsa Inail in un precedente articolo, ma qui oggi andiamo a trattare nello specifico del tema della rivalsa Inail e le malattie professionali. Questo perché pochi sanno, o pochi ricordano, che l’INAIL provvede ad erogare delle indennità non solo al verificarsi di infortuni sul lavoro, ma anche in caso di malattia professionale.

È utile ricordare a tal proposito che la legge istitutiva dell’INAIL è così denominata: DPR N.1124/1965 – testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A questo punto ritengo utile ricordare il significato di malattia professionale ed esattamente:

trattasi di una patologia che si sviluppa progressivamente per effetto di un rischio c.d. lavorativo che produce, in via diretta ed efficiente, la relativa infermità. Possono essere ammesse delle concause extraprofessionali, non devono però essere un elemento interruttivo del nesso causale forte tra l’attività rischiosa, piuttosto particolari attività, o il contatto con certi materiali che devono essere sempre la causa in modo esclusivo o prevalente della malattia professionale.

Già, leggendo la definizione con attenzione si percepisce che se nel caso dell’infortunio sul lavoro il meccanismo di causa – effetto non è soggetto ad interpretazioni, per quanto riguarda le malattie professionali il meccanismo causa – effetto è leggermente più debole.

Quindi sorgerebbe spontaneo affermare e chiedersi …….

Domanda: il datore di lavoro, al verificarsi di una malattia professionale, può “dormire sonni più tranquilli” rispetto ad un infortunio sul lavoro?

Risposta: In apparenza sì, se non ci fossero alcune particolarità tipiche delle norme che regolamentano le malattie professionali. Mi sto riferendo in particolar modo alla suddivisione normativa tra “Malattie professionali tabellate” e “Malattie professionali non tabellate”.

Malattie professionali tabellate” e “Malattie professionali non tabellate”: le differenze

A questo punto la domanda che sorge spontanea è:

Domanda: quali sono le differenze tra questi due tipi di malattie professionali?

Risposta: farei desumere la differenza dal loro inquadramento normativo:

  1. le malattie professionali tabellate sono individuate dalla legge tramite un elenco tassativo che garantisce la presunzione legale dell’origine professionale dello stato morboso, quale conseguenza di determinate lavorazioni, anche esse previste nelle tabelle. Per questo motivo il prestatore di lavoro viene sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia, essendo sufficiente che provi di essere stato adibito alla lavorazione contemplata nella tabella (o comunque di essere stato esposto a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e di aver contratto la malattia professionale tabellata;
  2. le malattie professionali non tabellate esistono per differenza, perché la norma delle malattie professionali tabellate non esclude comunque la possibilità per prestatore di lavoro di dimostrare che altre malattie non rientranti tra quelle tabellate siano state determinate dall’attività lavorativa svolta, quindi per questo motivo professionali. Ovviamente per questo tipo di malattie il prestatore di lavoro deve dare una serie di dimostrazioni che sono:

- l’esistenza della malattia,

- le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta;

- il rapporto causale tra l’attività concretamente svolta e la malattia contratta.

A questo punto però a chiunque sorge spontaneo chiedersi:

Domanda: ma l’INAIL, in caso di riconoscimento di malattia professionale ad un prestatore d’opera, può agire in regresso verso il datore di lavoro?

Domanda: ma, se come dicevo in precedenza, il rapporto causa - effetto nelle malattie professionali non è così netto come nel caso degli infortuni sul lavoro e se nella carriera lavorativa del prestatore di lavoro in questione ci sono stati diversi datori di lavoro, verso quale di questi verrà fatta l’azione di regresso?

Risposta:

  1. rispondendo al primo quesito, la risposta è sicuramente sì, l’INAIL in caso di malattia professionale può tranquillamente agire in regresso verso il datore di lavoro.
  2. nel caso in cui il prestatore di lavoro che ha contratto la malattia professionale ha svolto mansioni riconducibili agli effetti della malattia professionale presso diversi datori di lavoro, l’INAIL agirà in regresso verso tutti costoro;

Rivalsa Inail e malattia professionale: cosa fare in caso di sinistro?

Appare piuttosto chiaro che al verificarsi di uno scenario in cui l’Inail, dopo aver riconosciuto la malattia professionale al prestatore di lavoro, agisce in regresso verso il/i datori lavoro, per questi ultimi si pone il problema di cosa fare.

A questo punto lo scenario che si apre per il datore di lavoro è esattamente il medesimo dell’infortunio sul lavoro, perché il datore di lavoro riceve una formale comunicazione di messa in mora da parte dell’INAIL a fronte della quale, se assicurato, dovrà aprire il sinistro presso il proprio assicuratore... E qui possono iniziare i problemi veri   

Domanda: lo sai perché?

Risposta: perché avere la RCO nella polizza di rc dell’azienda non è più sufficiente.

Domanda: lo sai perché?

Risposta: perché la RCO esclude le malattie professionali.

Domanda: e quindi cosa ci deve essere in polizza?

Risposta: deve esserci una specifica clausola di “malattie professionali“.

Domanda: a quel punto puoi stare tranquillo?

Risposta: no, perché la maggioranza delle clausole delle malattie professionali:

  1. sono fortemente limitate nella loro operatività in termini temporali e, visto che il vero problema delle malattie professionali, come si diceva in precedenza, è proprio la debolezza del meccanismo causa – effetto aggravato dalla presenza dai casi in cui ci sono diversi datori di lavoro, avere dei limiti temporali di operatività fa’ diventare pressoché inutile le clausole tradizionali di malattie professionali;
  2. sono fortemente limitate nella loro operatività rispetto alle malattie professionali, per cui devono rispondere che il più delle volte sono le “malattie professionali tabellate”, andando ad escludere tutto il mondo delle “malattie professionali non tabellate“.

Come si può capire, non sto parlando di poca cosa, anzi, se si dovesse avere la sventura di subire un’azione di regresso da parte dell’Inail per una malattia professionale, non ci si sbaglia se si inizia a preoccuparsi…

Da ultimo, mi piace toccare a titolo di flash i seguenti argomenti:

  • ma se è il prestatore di lavoro che cita il datore di lavoro in Tribunale per vedersi riconosciuta la malattia professionale, opera lo stesso la clausola malattie professionali?
  • Ma se ad avere contratto una malattia professionale è un prestatore di lavoro “occasionale“ (interinale, a progetto, a chiamata ecc. ) e l’INAL va in regresso, la clausola malattie professionali opera comunque?

È inutile dirti che prima di avere un problema con una malattia professionale è forse meglio controllare come sei messo a livello di clausole di polizza, perché quando ti arriva la messa in mora per l’azione di rivalsa dell’Inail o la citazione in Tribunale del prestatore di lavoro per vedersi riconosciuta  la malattia professionale, è troppo tardi.

Quindi, considerato l’argomento estremamente delicato ci candidiamo per assisterti un po’ in tutte le problematiche che ho fatto emergere, casomai avessi un problema di questo tipo.

Ci puoi contattare senza impegno, certo del fatto che troverai esperienza e professionalità, che avrai sicuramente percepito leggendo questo articolo.

Pensaci, e se lo ritieni:

Contattaci!!!!!!

Saremo a tua completa disposizione

 

 

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