29 dicembre 2021

POLIZZA SCI OBBLIGATORIA E DECRETO LEGISLATIVO 40 DEL 2021: PROBLEMI E SOLUZIONI

Riprendo l’ultima news che puoi leggere qui, di argomento simile, per chiudere i temi rimasti in sospeso perché, come già scrivevo, il decreto legislativo 40 del 2021 non si limita a riordinare il mondo dello sci amatoriale istituendo regole mentre si sta sciando, introducendo sanzioni nel caso in cui non venissero rispettate, ma, se letto bene, introduce anche dei dubbi e costringe a fare delle riflessioni molto importanti che di seguito puoi trovare.

Polizza sci obbligatoria: alcuni scenari

Domanda: Dato che la polizza sci obbligatoria ha degli elementi di forte similarità con la polizza rc auto, quali per esempio:

  1. obbligatorietà per legge;
  2. operatività in un ambito regolamentato da norme e sanzioni;

ma visto che è mancante dell’azione diretta in caso di vertenza giudiziale, potrebbe essere un problema per chi è responsabile dell’accaduto?

Risposta: direi assolutamente di sì.

Spiego meglio un potenziale scenario:

A) accade un incidente sugli sci ed entrambi gli sciatori si infortunano, quindi entrambi hanno diritto a richiedere alla controparte il risarcimento del danno… e qui iniziano i primi problemi!!!!!!

Domanda: Perché?

Risposta: semplice, entrambi pensano di avere ragione, quindi entrambi vogliono essere risarciti dell’intero danno, ma si stanno sbagliando perché ai sensi del decreto legislativo 40 del 2021, sono entrambi responsabili almeno al 50%. Quindi entrambi come prima cosa devono essere in grado di dimostrare di non essere responsabili al 50% che la legge gli affibbia.

Domanda: ma come è immaginabile che una persona normalissima sia in grado di porre in essere tale attività, tra l’altro nei meandri di una legge nuovissima come il decreto legislativo 40 del 2021, ed in assenza totale di giurisprudenza che possa essere un precedente?

Risposta: ritengo che sia impossibile, quindi è forse meglio già pensare ad una soluzione.

Se sei interessato ad approfondire con noi lo puoi fare, scrivici in whatsapp;

B) lo step successivo dell’ipotizzato scenario è: 

  1. entrambi gli infortunati acquisiscono il verbale dell’accaduto (eh sì, perché a questo punto in presenza del decreto legislativo 40 del 2021 è ipotizzabile che o le forze dell’ordine presenti sulle piste o il personale gestore delle piste devono essere autorizzati a redigere un verbale.)
  2. In forza del verbale i due infortunati si scrivono o fanno scrivere da un loro legale di fiducia l’uno all’altro, richiedendo l’integrale ristoro del danno e chiedendo contestualmente il nome dell’assicuratore a cui rivolgersi;
  3. avuto il nome dell’assicuratore gli infortunati richiedono direttamente a costoro l’integrale ristoro del danno subito.

E qui nasceranno delle discussioni infinite.

Domanda: vuoi sapere il perché?

Risposta: semplice, perché se tutto va bene gli assicuratori in forza del decreto legislativo 40 del 2021, che prevede la responsabilità al 50%, pagheranno tutti il danno al 50%, confidando nel fatto che mai nessun infortunato agirà per vedersi riconosciuto l’ulteriore 50%, stante l’inversione dell’onere della prova in capo all’infortunato, per cui deve essere quest’ultimo a dimostrare di non essere responsabile, nemmeno al 50%, così come il decreto legislativo 40 del 2021.

A questo punto all’infortunato o agli infortunati che vogliono avere ragione al 100% non resta che agire giudizialmente… e qui nasce un ulteriore problema sia per chi cita sia per chi è citato!!!!!!!!!

Domanda: vuoi sapere il perché?

Risposta: semplice. Analizziamo prima dal lato di chi cita perché vuole avere ragione al 100%:

  1. come prima cosa si deve prendere un legale, che nella deprecata ipotesi in cui non dovesse riuscire a dimostrare la sua totale mancanza di responsabilità dell’accaduto, dovrà pagare di tasca sua così come, molto probabilmente, si dovrà pagare anche il legale di controparte;
  2. visto che stiamo parlando di controparte, sorge spontaneo chiedersi..

Domanda: ma in questo caso chi è la controparte da citare?

Risposta: e di nuovo iniziano i problemi, infatti, udite udite … se chi cita per vedersi riconosciuto il 100% del danno subito fino al giorno prima ha discusso con l’assicuratore di controparte, l’azione giudiziale non la farà contro costui ma bensì contro la controparte.

Domanda: ma lo sai perché accade tutto ciò?

Risposta: proprio perché benchè si tratti di una polizza sci obbligatoria, che si innesta in ambito regolamentato per legge come la polizza rca, in realtà il decreto legislativo 40 del 2021 non prevede l’azione diretta verso la compagnia di assicurazione.

Giunti a questo punto va da sé che passo ad analizzare il lato di colui che è citato in Tribunale (la controparte dello scontro sugli sci), che nel vedersi notificato che è stato citato in Tribunale…

Domanda: cosa farà?

Risposta: semplice, si rivolgerà al suo assicuratore, che però ha come stato d’animo quello di colui che ha già pagato il 50% e non ha nessuna intenzione di pagare il restante 50%, forte del fatto che il decreto legislativo 40 del 2021, come già più volte ripetuto in questa news, richiede a colui che cita la dimostrazione di non essere responsabile.

È chiaro che l’assicuratore del “citato“ in Tribunale risponderà al suo assicurato di arrangiarsi. D’altra parte ci può stare, perché quali potrebbero essere i fatti nuovi che colui che cita potrebbe spendere in una causa, in aggiunta a quanto ha già discusso in fase stragiudiziale?

Domanda: ma a questo punto al povero “citato“ in Tribunale cosa resta da fare?

Risposta: trovarsi un buon avvocato, costituirsi, provare a chiamare in causa il suo assicuratore con tutti i dubbi del caso, che si costituisca o meno etc.

Decreto legislativo 40 del 2021: responsabilità al 50% - inversione dell’onere della prova

Domanda: che impatto possono avere

  1. sulle spese di primo soccorso e/o altre spese di prima emergenza?
  2. sulle spese sanitarie sostenute privatamente dal soggetto infortunato e dalla sanità pubblica in occasione del ricovero e/o altre cure prestate?

Risposta: verrebbe da dire per il 50% di ragione la compagnia di assicurazione controparte e per il 50% di torto l’infortunato e la sanità pubblica come è sempre stato.

Anche se devo dire che qualche dubbio inizia a sorgermi e quindi suggerisco, se sei uno sciatore e/o la tua famiglia è una famiglia di sciatori, che forse è meglio rivedere ed approfondire l’argomento.

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Polizza sci obbligatoria e polizza responsabilità civile della vita privata

Come già scrivevo nella news precedente, argomento simile che se sei interessato puoi leggere qui, nel mondo degli assicuratori a vario titolo, in questo momento viene detto che la polizza sci obbligatoria del 1° gennaio 2022, istituita dal Decreto legislativo 40 del 2021, di fatto è già compresa in una semplice polizza responsabilità civile della vita privata.

Domanda: vuoi sapere se sia vero?

Risposta: diciamo di sì, perché fatte 100 le polizze di responsabilità civile della vita privata, almeno 98 – 99 dovrebbero comprendere il rischio della polizza sci obbligatoria.

A questo punto si suggerisce comunque una lettura della polizza perché è meglio farla per essere certi.

Quindi diciamo che allo stato attuale delle cose, dal 1° gennaio 2022 chi dovesse avere una polizza di responsabilità della vita privata può rifiutare di accettare la proposta che le biglietterie dei gestori degli impianti sono obbligati a fare, sempre ai sensi del Decreto legislativo 40 del 2021.

Qualche dubbio però mi resta… per esempio:

Domanda: poiché il Decreto legislativo 40 del 2021 sanziona lo sci in stato di ebbrezza oppure anche altre infrazioni con criteri molti simili al codice della strada, non è che l’assicuratore della polizza rc della vita privata possa pagare con animo rivalsa verso il proprio assicurato, piuttosto addirittura rifiutare l’indennizzo al terzo danneggiato, invocando la scopertura assicurativa?

Risposta: messa così nulla si può più escludere, quindi il suggerimento è di leggersi benissimo la propria polizza rc della vita privata tenendo presente che non è più sufficiente la pratica dello sci amatoriale.

CONCLUSIONI

A questo punto è piuttosto chiaro che leggere il Decreto legislativo 40 del 2021 solo come la legge che ha istituito l’obbligo della polizza dello sciatore è riduttivo. Così come è piuttosto chiaro che chiunque sia uno sciatore è forse il caso che riveda la sua posizione assicurativa.

Perché le insidie che nasconde il Decreto legislativo 40 del 2021 se non viene letto con occhio attento e professionale sono innumerevoli e, a chiunque dovesse capitare uno scontro sugli sci dal 1° gennaio 2022, se non si hanno polizze adeguate ed al proprio fianco professionisti già preparati (anche se il Decreto legislativo 40 del 2021 è recentissimo e quindi poco se ne sa) di colpo una bella sciata in una bella giornata di sole con neve bellissima, si trasforma in un incubo.

Noi riteniamo di poter essere di aiuto, quindi casomai fossi interessato ad approfondire quanto trattato in questa news, lo puoi fare scrivendoci su whatsapp.

Contattaci su whatsapp!!!!!! 

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