18 maggio 2022

RECESSO IN CASO DI SINISTRO: COSA FARE?

Sono sempre più frequenti i casi in cui ci sia il recesso in caso di sinistro da parte della Compagnia di assicurazione 

Domanda: sapevi che le compagnie avessero questa facoltà?

Domanda: sapevi che è contrattualmente prevista dalla polizza?

Domanda: hai mai letto una di queste clausole?

Per semplicità ne riporto una:

Dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se l’Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

  • dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società;

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.

L’eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso

In giallo ho evidenziato le parti più rilevanti che, se lette fuori dal contesto di una situazione reale, danno poco l’idea delle difficoltà in cui si potrebbe effettivamente trovare casomai dovesse capitare una situazione del genere.

Casomai questo mio articolo lo dovesse leggere qualcuno che si dovesse trovare in questa situazione approfondirei i punti evidenziati in giallo ed esattamente:

  • dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte.

Mi soffermerei sull’opzione del recesso dell’assicurazione da parte della compagnia:

  • che diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società.

Ed ecco che emerge la prima criticità: non si è più assicurati dopo 30 gg dalla data di invio della raccomandata!!!!!!!!!

Domanda: ma lo sai che, se a causa di disguidi postali, sempre possibili, il recesso tarda ad arrivare, il tempo che rimane per rifare la polizza è veramente poco?

Cambio assicurazione dopo sinistro

Per esempio, se tu volessi cambiare assicurazione dopo il sinistro, anche 30 giorni sarebbero pochi, immaginiamoci se si riducono ulteriormente a causa dei disguidi postali.

Se sei fortunato, e bene che ti vada, sei costretto a rinnovare, a condizioni capestro, con l’assicuratore che ti ha inviato il recesso a seguito del sinistro.

Può capitare, però, di non essere così fortunati e ci si può trovare nella situazione in cui il vecchio assicuratore non vuole sentire ragione di riassicurarti e non hai più il tempo di trovarne uno nuovo per evitare la scopertura.

Ipotizziamo di trovarci in una situazione non così stressata e, vale a dire, l’assicuratore utilizza la pec per comunicare il recesso in caso di sinistro, quindi la comunicazione è tempestiva e si hanno tutti i 30 giorni per decidere il da farsi.

Restando sempre nel campo delle ipotesi più favorevoli, per cui l’intermediario che ti assiste è stato informato in modo tempestivo dalla compagnia dell’invio della pec di recesso a seguito di sinistro, quindi ti ha avvisato, ma soprattutto si è già dato da fare per trovare la soluzione con l’assicuratore che ha inviato il recesso a seguito di sinistro, anche perché non vuole metterti nella condizione di cambiare compagnia di assicurazione a causa del recesso della sua compagnia inviato a seguito del sinistro.

Sempre in questo modo di ipotesi favorevoli, decidi di interpellare altri assicuratori proprio per evitare di subire la mannaia delle condizioni capestro dell’assicuratore che ha disdettato.

E qui però si apre un mondo di complicazioni e di criticità.

Domanda: lo sai perché?

Risposta: perché interpellare un nuovo assicuratore significa proporre ad un nuovo assicuratore un nuovo rischio per lui e, così come prevede il codice civile, significa che sei tu assicurato/futuro contraente della polizza, che hai l’onere e la responsabilità di descrivere correttamente il rischio:

  • per permettere al nuovo assicuratore di valutarlo in modo corretto e quindi decidere se assicurarlo o meno;
  • una volta che il nuovo assicuratore ha deciso se assicurare o meno il rischio che gli hai proposto, deve essere messo in condizione di valutarlo in modo tale che possa declinare i costi e le condizioni tecniche corrette rispetto ai suoi standard di assunzione dei rischi.

Se non riesci a realizzare in modo corretto i precedenti due punti e l’assicuratore ti fa’ una proposta non congrua, in caso di futuro sinistro i problemi non saranno dell’assicuratore ma saranno solo tuoi.

Domanda: E lo sai il perché?

Risposta: perché come ti ho scritto poco fa’, per il codice civile sei tu assicurato/futuro contraente della polizza che proponi all’assicuratore il rischio, quindi lo devi proporre in modo trasparente e coerente alla realtà, ma soprattutto devi rispondere ad alcune domande precontrattuali che tutte le polizze hanno nascoste, alle quali abitualmente risponde, in tua vece, l’intermediario di turno a tua insaputa… spesso in modo non corretto pur di fare una polizza nuova!!!!!!!!!!!

Su questo punto, se ne vuoi sapere di più, ti suggerisco di leggere un altro mio articolo di questo blog ed esattamente: “Cosa sapere prima di sottoscrivere un’assicurazione”.

Cambiare assicurazione dopo sinistro

Quindi riassumendo, nell'eventualità di recesso in caso di sinistro:

  1. restare con il proprio assicuratore, sempre che abbia interesse a rinnovare, significa quasi sempre delle modifiche della polizza, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico, fortemente penalizzanti;
  2. cambiare assicuratore è possibile, ma bisogna stare molto attenti a rispettare tutte le regole di ingaggio precontrattuale, onde evitare problematiche in caso di futuro sinistro.

Sicuramente se si decide di cambiare assicurazione dopo un sinistro le dichiarazioni che non ci si può assolutamente esimere dal fare sono come minimo quelle per cui:

  • si dichiari il recesso a seguito di sinistro della precedente polizza ;
  • si dichiari il nome del precedente assicuratore;
  • si faccia una breve descrizione del sinistro accaduto;
  • se il danno non è ancora stato liquidato, fare una stima del danno;
  • se il danno è stato liquidato, dichiarare sia la stima del danno che l’indennizzo, ed in caso di differenze tra i due importi darne una spiegazione;

Sicuramente sia che si rinnovi con il vecchio assicuratore, sia che si rinnovi con il nuovo assicuratore tutto è piuttosto complicato…

Domanda: lo sai perchè?

Risposta: perché in entrambi i casi verrà emessa una nuova polizza, che nel caso del nuovo assicuratore sarà sicuramente diversa dalla polizza terminata a seguito di recesso in caso di sinistro.

L’aspetto più insidioso per te è però nella ripresa della polizza dal vecchio assicuratore che, al netto delle mutate condizioni economiche causate dal sinistro, dal momento che utilizzerà uno stampato di polizza diverso dal precedente, ti proporrà una polizza che potrà essere molto diversa dalla polizza disdettata e l’esperienza mi insegna che le diversità non sono quasi mai in meglio.

Preso dal pathos di raccontare le diverse situazioni che potrebbero verificarsi dopo che è arrivata la disdetta dell’assicurazione dopo un sinistro, ho tralasciato di approfondire un altro punto della clausola recesso in caso di sinistro ed esattamente:

  • L’eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso

Domanda: Perché è importante soffermarci anche su questo punto della clausola?

Risposta: principalmente perché il “senso comune“ immagina che, se un assicuratore ha intenzione di inviare la comunicazione di recesso in caso di sinistro, non ha molto senso che incassi dei premi successivi al sinistro e quindi rinnovi questa stessa polizza.

Purtroppo non è così e per quanto possa sembrare una norma iniqua, l’escamotage di concedere la stessa facoltà di recesso in caso di sinistro anche all’assicurato/contraente, la fa’ diventare automaticamente equa e quindi contrattualizzabile, così come tutte le norme di queste clausola di polizza.

Peccato che l’interesse a disdettare da parte dell’assicurato/contraente di una polizza sinistrata emerge solo dopo o il mancato indennizzo oppure in caso di indennizzo non soddisfacente, situazioni in cui l’assicuratore ha ben poco interesse a recedere a seguito di sinistro.

Allo stesso modo invece l’interesse dell’assicuratore a recedere in caso di sinistro esiste, invece, quando il danno deve essere indennizzato e molto probabilmente si tratta di danno importante e con buonissima probabilità lo potrebbe essere anche per un nuovo assicuratore a cui ci si rivolge per il cambio di assicurazione a seguito del sinistro.

Quindi, in estrema sintesi, reputo questa norma assolutamente iniqua perché, in realtà, crea un’apparente equità equidistribuendo il recesso in caso di sinistro alle due parti del contratto non considerando, però, che la facoltà concessa all’assicuratore corrisponde all’inizio di “un’odissea“ per l’assicurato/contraente.

Eh sì, perché spesso i rischi sinistrati per cui i precedenti assicuratori hanno inviato il recesso in caso di sinistro, spesso, sono considerati, anche da nuovi e potenziali assicuratori interpellati per cambiare assicurazione dopo il sinistro, allo stesso modo quindi inassicurabili.

Quindi il rischio spesso è quello di non trovare assicuratori e quindi spesso l’unica alternativa è quella di accettare, come si diceva, proposte capestro del vecchio assicuratore.

Se sei arrivato a leggere questo tratto di news, ti sarai sicuramente reso conto che nel caso in cui ti trovassi o ti dovessi trovare con una polizza per cui ti è stato inviato il recesso a seguito di sinistro, forse è meglio che anche solo per la gestione di questa problematica ti affidassi a professionisti autonomi e neutrali, che in questa fase delicata e critica tu abbia la certezza che curino veramente il tuo interesse.

Noi pensiamo di avere queste caratteristiche, quindi se vuoi approfondire l’argomento e senti la necessità di un confronto, sappi che noi siamo disponibili. Ma soprattutto devi sapere che per te non ci saranno né vincoli, né obblighi.

 Contattaci!!!!!!

 

 

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