13 aprile 2021

COME FUNZIONA LA RINUNCIA ALLA RIVALSA? SONO TRANQUILLO SE SI USANO MEZZI AZIENDALI PER MOTIVI PRIVATI?

La rinuncia alla rivalsa è una clausola che si può aggiungere alla propria assicurazione per escludere o limitare l’azione di rivalsa della compagnia sull’assicurato, in caso di anomala condotta di quest'ultimo rispetto alle norme vigenti.

Quando si tratta di mezzi aziendali, la giusta premessa sarebbe che devono sempre essere utilizzati per uno scopo specifico finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa ed in modo particolare quando si tratta di veicoli immatricolati autocarro o ad uso promiscuo.

Da dove nasce la problematica?

La problematica nasce dalla possibilità che alcune autovetture possano essere immatricolate autocarri trasporto di cose piuttosto che autoveicoli ad uso promiscuo. Da molte aziende viene utilizzata questa scappatoia per incrementare la deducibilità fiscale di questi mezzi aziendali. Il tutto si va però a scontrare con l’art 82 c.9 del codice della strada che prevede l’irrogazione di una sanzione nei casi in cui il trasporto di persone su tali autoveicoli non sia conforme alla norma. Tradotto in parole semplici vado al mare in agosto con la famiglia con uno dei mezzi aziendali che è immatricolato autocarro per motivi esposti in precedenza. Infatti, l’utilizzo di questi mezzi aziendali da parte di chiunque, fuori dal contesto lavorativo, quindi in momenti della vita privata, comporta che in caso di sinistro la Compagnia assicurativa risponda per l’eventuale danno causato al terzo trasportato e che possa rivalersi nei confronti del responsabile del conducente, piuttosto che intestatario al Pra.

Come funziona la rinuncia alla rivalsa? Come tutelarsi in questi casi?

A tutela del contraente / assicurato le polizze assicurative possono prevedere delle clausole di rinuncia alla rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro.

Prendiamo in esame una clausola di rinuncia alla rivalsa:

Art. 2.7.1 – Rinuncia alla Rivalsa nei confronti dell’ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali

La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.4) delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell’ente, della società, della ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

  • se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
  • per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
  • nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.

L’Assicurazione non è operante nel caso in cui l’ente, la società, la ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.

Come leggere la clausola di rinuncia alla rivalsa?

Con questa clausola la Compagnia assicurativa rinuncia alla rivalsa verso l’ente, la Società, ditta individuale, proprietari o locatari dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali.

Attenzione, la Compagnia non rinunzia in generale alla rivalsa, ma solo per alcune circostanze; infatti nel testo si dice “a parziale deroga” dell’articolo ove si elencano le esclusioni.

Quindi per questa polizza, la rinuncia alla rivalsa opera solo nei seguenti casi:

  • se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
  • per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
  • nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.

Ed invece non è operante qualora l’ente, la società, la ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.

E verso il conducente la rivalsa opera o meno?

Fondamentale in questo caso inserire in polizza la clausola seguente:

Art. 2.7.3 - Rinuncia alla Rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.4) delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione.

La Società si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

Infatti, leggendo le ultime due righe comprendiamo che la Compagnia potrà rivalersi verso il conducente, nel caso di danni a persone trasportate, solo se il trasporto è effettuato contro la volontà di queste. Quindi, ad eccezione di questa ipotesi,  nelle altre situazioni andando a derogare le esclusioni con questa clausola, anche il conducente è tutelato in caso di sinistro con danni a persone trasportate.

Fondamentale pertanto saper leggere le clausole di polizza: infatti, fin quando si parla di danni da poco conto, il fatto che la Compagnia assicurativa non rinuncia alla rivalsa può esser un male minore, ma se si tratta di sinistri che hanno mandato in ospedale una persona, causato danni ingenti a cose ecc, possono davvero cambiare la vita delle persone.

Ecco perché in caso di sinistro è fondamentale affidarsi ad esperti. Hai avuto un caso simile? Contattaci!

 

Legenda:

  • Rivalsa: qualora la Compagnia abbia pagato a terzi un danno, quando contrattualmente non era previsto dal contratto di polizza, quest’ultima può rivalersi sul responsabile
  • Autocarro: ai sensi dell’art 54 Codice della strada comma 1 lettera d, gli autocarri sono “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse”

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