Il risarcimento danni da incendio doloso è un argomento molto spinoso. Se c’è qualcosa che, in caso di sinistro, c’è da augurarsi è che al perito non venga in mente che l’incendio e/o il grave danneggiamento subito da un assicurato sia di origine dolosa.
Domanda: perché?
Risposta: semplice, perché quando si finisce in questo “tunnel lungo e scuro“ il primo pensiero del perito è che il dolo sia dell’assicurato e a quel punto togliere di testa al perito questa idea è parecchio difficile anche perché il dolo dell’assicurato è escluso dall’indennizzo ed il dolo di terzi è sempre pagato in misura ridotta ma soprattutto, in caso in cui ci siano danni a terzi, magari ingenti, non li copre.
Domanda: ma quindi come può capitare di finire nel “vorticoso gorgo“ del danno doloso?
Risposta: le motivazioni che possono portare al perito a ipotizzare che il danno possa essere doloso, posso essere molteplici.
Per semplicità le dividerei in due macrocategorie:
Tra le motivazioni di natura oggettiva annoveriamo per esempio
Tra le motivazioni di natura soggettiva annoveriamo per esempio:
I casi di situazioni oggettive di cui alla lettera a) e b) il perito quasi sempre pone in essere, anche tramite l’ausilio di colleghi più esperti, tutta una serie di verifiche sullo stato dei luoghi per capire, per esempio, nel caso dell’incendio doloso se vi sia o meno la presenza di sostanze estranee che siano la vera causa dell’incendio.
È evidente che se nulla dovesse risultare, il più delle volte il perito è costretto a fare “marcia indietro“ rispetto a questa prima ipotesi, quindi gestire il danno come se non fosse doloso. Ovvio invece che se dall’indagine del giudice dovesse invece emergere un responsabile dell’atto doloso con il relativo rinvio a giudizio tutto il lavoro del perito viene semplificato.
I casi animati da motivazioni soggettive purtroppo invece, proprio a causa della loro aleatorietà, spesso portano la conclusione del sinistro o in un “vicolo cieco“ dal quale non se ne viene fuori, oppure portano ad una transazione spesso, parecchio, indigesta per l’assicurato.
A prescindere dalla natura delle motivazioni, quando un sinistro finisce nel “vorticoso gorgo“ dell’atto doloso ci sono una serie di certezze!!!!!
Domanda: sei interessato a sapere quali?
Risposta: banalmente sono le seguenti:
Domanda: a proposito, ma la ritardata ripresa e/o interruzione dell’attività produttiva possono essere indennizzate da una polizza danni indiretti?
Risposta: vi rimando ad una mia prossima news sulle coperture assicurative danni indiretti dove approfondirò anche questo argomento.
Come primo step forse è bene capire quando un incendio si può definire doloso?
Si può definire tale quando:
Risposta: questa è una bellissima domanda a tal punto che non rispondo con una risposta ma bensì con un’altra domanda ed esattemente…
Domanda: ma perché i terzi danneggiati da un incendio di natura dolosa, subito per esempio da un loro confinante, possono chiedere il risarcimento dei danni da loro subiti?
Risposta: altrettanto bella domanda alla quale come prima risposta darei:
La / le risposta/e alle quattro domande – risposte, in realtà netta e chiara non c’è mi limiterei a scrivere quanto segue:
Luogo di accadimento: provincia di Brescia;
Attività svolta da chi ha subito l’incendio: commercio di beni del settore del bricolage vario;
Fatti accaduti: incendio di beni posti sotto una tettoia sita in un piazzale dell’attività;
Fatti concomitanti rilevanti per la determinazione dei danni a terzi: forte vento che ha spinto le fiamme in direzione dei confinanti;
Attività svolte dai confinanti:
Danni subiti dai confinanti:
Danni lamentati dai terzi danneggiati:
Quantificazione complessiva del danno da parte del perito:
Liquidazione da parte della compagnia di assicurazione: NESSUNA.
L’argomentazione addotta è da ricondurre al fatto che il Pubblico Ministero competente ha aperto fascicolo penale per atto doloso contro ignoti. Quindi fino a prova contraria trattasi di atto doloso ed in quanto tale non c’è responsabilità alcuna da parte dell’imprenditore a cui si è incendiato il magazzino esterno. Il fascicolo penale è poi stato archiviato perché decorsi i termini per le indagini.
Domanda: quindi essendo stato chiuso il procedimento penale contro ignoti la compagnia di assicurazione ha pagato i terzi danneggiati?
Risposta: no.
Domanda: perché?
Risposta: perché la chiusura delle indagini da parte del P.M. non è stata fatta con la motivazione “il reato non sussiste“.
Domanda: quindi?
Risposta: quindi, poiché potenzialmente un responsabile dell’atto doloso sarebbe potuto sempre emergere, proprio perché l’archiviazione non è stata fatta con la formula del “ ….. reato non sussiste …..”, la compagnia ha ritenuto corretto continuare a negare il risarcimento dei danni a terzi.
Scenario conseguente: si è creata una grave situazione di stallo per cui da una parte i terzi danneggiati che minacciavano una causa, la compagnia che non voleva scucire un euro e l’assicurato in mezzo;
Cosa abbiamo fatto:
Conclusione: la compagnia giunse a “più miti consigli“ e decise di pagare quasi integralmente il danno ai terzi danneggiati chiedendo all’assicurato una piccola percentuale partecipazione a titolo transattivo.
Riflessioni che emergono da questo case history:
quando un sinistro, per i motivi più strani, finisce nel “vorticoso gorgo“ del danno doloso e ci sono danni a terzi, il rischio maggiore che possa accadere è che l’ignaro assicurato che ha subito dal presunto evento doloso rischia di rimanere stritolato nella morsa terzo danneggiato / suo assicuratore totalmente impotente.
In questi casi non si può far altro, qualora ce ne sia lo spazio di forzare le situazioni per evitare le cause, magari rinunciando a qualcosa
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