3 marzo 2021

POLIZZA INCENDIO E SCOPPIO MUTUO E' OBBLIGATORIA?

La polizza incendio e scoppio è obbligatoria per il mutuo? Ma se è già presente quella di condominio lo è comunque? Ma prima di tutto andiamo a capire come funziona e cosa copre la polizza incendio e scoppio.

Come funziona l'assicurazione casa incendio e scoppio

In presenza di una polizza che assicura il fabbricato per i danni da incendio e scoppio, al verificarsi di uno di questi eventi indennizza il danno conseguente all’assicurato nei limiti della somma assicurata

Spiegazione dei concetti assicurativi più importanti presenti nella precedente frase :

1) Cosa s’intende per fabbricato ? 

Se si vuole sapere cosa significa fabbricato si suggerisce di andare a leggere le definizioni contenute nelle condizioni di polizza in modo tale da essere certi che tutto quello che è stato oggetto della compravendita immobiliare rientri in questa definizione. Perché è importante fare questa verifica ? Perché non sempre le definizioni di polizza rispecchiano la realtà.

2) Cosa s’intende per danni da incendio e scoppio ?

Anche in questo caso il rimando è alla definizioni contenute nelle condizioni di polizza.

  •  Ma quindi tutti i danni da incendio e scoppio rientrano nell’operatività della polizza incendio e scoppio ? Purtoppo no, perché esiste un’esclusione per tutti i danni conseguenti a dolo di terzi, quindi anche i danni incendio e scoppio la cui causa è da far risalire al dolo di terzi non sono compresi.
  • Ma quindi il dolo dell’assicurato è compreso in polizza visto che l’assicurato non è un terzo ? Non è mai assicurato.

3) Cosa vuol dire che la polizza paga nei limiti della somma assicurata ?

Vuol dire che più della somma assicurata non verrà mai indennizzata.

  • Ma quindi se la somma assicurata è insufficiente rispetto al danno subito mi verrà sempre e comunque pagata la somma assicurata ? Sì solo se il danno è totale. Peccato che il caso di danno totale è molto raro. Quindi anche di fronte a danni gravi siamo in presenza di danni non totali.
  • Ma allora in questo caso poiché il danno non è totale e il danno che ho subito rientra nella somma assicurata, posso finalmente stare tranquillo ? Purtroppo ancora no.
  • Perchè ? Perché pochi sanno che le abitazioni devono essere assicurate per il loro costo di ricostruzione a nuovo e non per il valore mutuo che è stato concesso.
  • Ma quindi se ho un danno non totale che è all’interno della somma assicurata ma che però è inferiore al costo ricostruzione a nuovo della mia casa cosa succede ? Purtroppo quello che accade è una cosa poco simpatica ………… in danno subito verrà pagato in misura ridotta pari alla percentuale di sottoassicurazione che si ricava dal rapporto somma assicurata / costo di ricostruzione nuovo.

Cosa copre la polizza casa incendio e scoppio

L’assicurazione incendio e scoppio copre l’indennizzo ( vedi i criteri di indennizzo riportati nel paragrafo precedente ), entro le somme assicurate ( vedi quanto scritto in precedenza ) e nei limiti indicati dalla polizza i danni materiali e diretti  al fabbricato causati dai seguenti eventi:

  •  Incendio;
  •  Scoppio.

Vedi quanto riportato nel paragrafo precedente relativamente alla definizione di questi due eventi.

Spiegazione dei concetti assicurativi più importanti presenti nelle precedenti frasi :

1) cosa s’intende per danno materiale e diretto ?

Sono i danni inerenti la materialità della cosa assicurata ( abitazione ), che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito ( incendio e scoppio ).

  • Ma quindi se mi si incendia la mia abitazione assicurata con questa polizza e non vi posso più abitare in attesa che arrivi l’indennizzo e devo prenderne una in affitto questo è considerato danno materiale e diretto ? No
  • Ma quindi in caso di danno che oltre a prevedere la riparazione e la sostituzione delle parti di abitazione danneggiate vi è la necessità di svolgere anche un’attività di pulizia, demolizione e di smaltimento di tutto quanto in discarica, rientrano anche questi costi nel danno materiale e diretto ? No
  • Ma allora come si può risolvere questo problema ? Bisogna sempre avere una partita assicurata per le spese demolizione e sgombero altrimenti questi costi peseranno sul portafoglio dell’assicurato.

2) Poichè sono assicurati solo incendio e scoppio i danni da fumo sono compresi ?

No. E’ bene prestare attenzione perché spesso questi danni possono essere più importanti dei danni provocati dall’incendio.

 

 Polizza incendio e scoppio mutuo, è obbligatoria per legge?

La polizza incendio per la casa che è obbligatoria quando si apre un mutuo ?Questo è quello che gli istituti di credito ti fanno credere al momento della concessione del mutuo, spesso, barattando tassi sul mutuo agevolati se la polizza viene sottoscritto tramite loro.

Ma quindi cosa è sicuramente obbligatorio quando si apre un mutuo ? La logica che anima l’esistenza della polizza è la medesima che anima il mutuo e, cioè che la banca deve essere, in qualche modo, garantita dal bene acquistato con il mutuo che è soggetto ad ipoteca per garantire il mutuo erogato. La banca deve essere altrettanto garantita in caso di danneggiamento del bene su cui ha iscritto ipoteca. Come si realizza la certezza dell’integrità del bene oggetto di garanzia per la banca in caso di danneggiamento del bene ? E’ sufficiente stipulare una polizza congrua ?

Sicuramente la stipula di una polizza sull’immobile acquistato con il mutuo è lo strumento, ma il concetto di garanzia per la banca si realizza con l’apposizione di un “ vincolo assicurativo “ sulla polizza.

Ma cosa è un vincolo assicurativo ?

Un esempio di vincolo assicurativo potrebbe essere :

La presente polizza, limitatamente alla partita assicurata “Incendio del Fabbricato”, si intende vincolata a favore della Banca ……….. con sede in ………….. in relazione all'atto di mutuo ipotecario ………………………… pertanto la compagnia assicuratrice si obbliga: 

  • a riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione dello stesso;
  • a non apportare alcuna modifica alla polizza vincolata (ivi compresa la sua sostituzione) senza il preventivo assenso scritto della Banca ………., a conservare inalterato il presente vincolo nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono l'originale, qualora le stesse siano state autorizzate;
  • a non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso e con il consenso della Banca …………..;
  • a pagare direttamente alla Banca ………… l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso dell’assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte della Banca …………… stessa;
  • a notificare alla Banca …………, a mezzo raccomandata, il mancato pagamento, da parte degli assicurati, del premio di assicurazione …………………………………;
  • ………………….;
  • ………………….;
  • ecc…..;

Ma quali sono i punti dei vincoli assicurativi delicati per chi sottoscrive il mutuo ?

Avendo come riferimento l’esempio in precedenza riportato sicuramente i p.ti 3) e 4).

Vuoi sapere il perché ?

Semplice, se sei in ritardo sul pagamento delle rate del mutuo e l’immobile acquistato con il mutuo subisce un danneggiamento indennizzabile dalla polizza, la banca, poiché deve dare autorizzazione al pagamento del danno all’assicurato, può negare l’autorizzazione e trattenersi l’indennizzo a copertura delle rate di mutuo arretrate.

Quindi cosa fare in queste situazioni ?

Non sistemare in nessun modo l’immobile danneggiato confidando nell’indennizzo assicurativo, altrimenti sani il debito arretrato con la banca per aprirne uno nuovo con chi ti ha sistemato l’immobile con tutte le problematiche che ne derivano.

Quindi se la polizza non è obbligatorio farla tramite la banca che eroga il mutuo, nel caso di un’abitazione in condominio sono obbligato a farne io una o posso beneficiare della polizza condominiale ?

Senza dubbio posso utilizzare la polizza condominiale chiedendo all’amministratore di inserire “ il vincolo assicurativo “ in favore della banca che mi ha erogato il mutuo.

L’amministratore di condominio mi può eccepire qualcosa a contrario ? Si può rifiutare di farlo ? 

Assolutamente no, perché parte della polizza condominiale la paghi già, pro quota in base ai millesimi di competenza, quando paghi le spese di condominio.

Oppure, come spesso obiettano gli amministratori di condominio ( sbagliando ) ti possono obiettare che la polizza del condominio non assicura le parti di immobile di proprietà esclusiva ma solo le parti comuni ?

Assolutamente no, perché le polizze cosiddette “ globali fabbricati “ come ben si capisce del loro nome coprono il fabbricato nella sua globalità.

Quindi insisti perché è un tuo diritto, visto che paghi le spese di condominio che comprendono anche la polizza condominiale.

 

Polizza incendio mutuo: il costo

A questo, ci piace darti un’idea del costo delle polizze incendio che alcune compagnie assicurative presenti sul mercato costano per un appartamento in condominio il cui costruzione di ricostruzione a nuovo ( parametro su cui si conteggio il premio e che determina la corretta somma da assicurare ai termini di polizza ) è pari a € 100.000,00 :

 

COMPAGNIA

SOMMA ASSICURA  FABBRICATO

PREMIO LORDO ANNUO

PREMIO MINIMO

ULTERIORI GARANZIE PER OTTIMIZZARE IL PREMIO MINIMO DI POLIZZA

UNIPOLSAI ASS.NI

€ 100.000,00

€ 50,00

€ 50,00

RICORSO TERZI DA INCENDIO

+ FENOMENO ELETTRICO

GENERALI ASS.NI

€ 100.000,00

€ 50,00

€ 50,00

RICORSO TERZI DA INCENDIO

CATTOLICA ASS.NI

€ 100.000,00

€ 70,00

€ 70,00

RICORSO TERZI DA INCENDIO

AXA ASS.NI

€ 100.000,00

€ 75,00

€ 75,00

RC DELLA PROPRIETA’

ZURICH ASS.NI

€ 100.000,00

€ 300,00

€ 300,00

RICORSO TERZI DA INCENDIO 

+ DANNI DA ACQUA …

 

Polizza incendio mutuo: è detraibile?

Sono detraibili le polizze delle case che comprendono il rischio di eventi calamitosi ( terremoto, inondazioni, alluvioni ecc. ) ed è detraibile solo la parte di premio che riguarda la copertura di questi eventi.

 

Della copertura assicurativa del terremoto, i suoi pregi e i suoi difetti, ne parleremo in una nostra prossima news che ti invitiamo a leggere.

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