La polizza incendio e scoppio è obbligatoria per il mutuo? Ma se è già presente quella di condominio lo è comunque? Ma prima di tutto andiamo a capire come funziona e cosa copre la polizza incendio e scoppio.
In presenza di una polizza che assicura il fabbricato per i danni da incendio e scoppio, al verificarsi di uno di questi eventi indennizza il danno conseguente all’assicurato nei limiti della somma assicurata
Spiegazione dei concetti assicurativi più importanti presenti nella precedente frase :
1) Cosa s’intende per fabbricato ?
Se si vuole sapere cosa significa fabbricato si suggerisce di andare a leggere le definizioni contenute nelle condizioni di polizza in modo tale da essere certi che tutto quello che è stato oggetto della compravendita immobiliare rientri in questa definizione. Perché è importante fare questa verifica ? Perché non sempre le definizioni di polizza rispecchiano la realtà.
2) Cosa s’intende per danni da incendio e scoppio ?
Anche in questo caso il rimando è alla definizioni contenute nelle condizioni di polizza.
3) Cosa vuol dire che la polizza paga nei limiti della somma assicurata ?
Vuol dire che più della somma assicurata non verrà mai indennizzata.
L’assicurazione incendio e scoppio copre l’indennizzo ( vedi i criteri di indennizzo riportati nel paragrafo precedente ), entro le somme assicurate ( vedi quanto scritto in precedenza ) e nei limiti indicati dalla polizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati dai seguenti eventi:
Vedi quanto riportato nel paragrafo precedente relativamente alla definizione di questi due eventi.
Spiegazione dei concetti assicurativi più importanti presenti nelle precedenti frasi :
1) cosa s’intende per danno materiale e diretto ?
Sono i danni inerenti la materialità della cosa assicurata ( abitazione ), che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito ( incendio e scoppio ).
2) Poichè sono assicurati solo incendio e scoppio i danni da fumo sono compresi ?
No. E’ bene prestare attenzione perché spesso questi danni possono essere più importanti dei danni provocati dall’incendio.
La polizza incendio per la casa che è obbligatoria quando si apre un mutuo ?Questo è quello che gli istituti di credito ti fanno credere al momento della concessione del mutuo, spesso, barattando tassi sul mutuo agevolati se la polizza viene sottoscritto tramite loro.
Ma quindi cosa è sicuramente obbligatorio quando si apre un mutuo ? La logica che anima l’esistenza della polizza è la medesima che anima il mutuo e, cioè che la banca deve essere, in qualche modo, garantita dal bene acquistato con il mutuo che è soggetto ad ipoteca per garantire il mutuo erogato. La banca deve essere altrettanto garantita in caso di danneggiamento del bene su cui ha iscritto ipoteca. Come si realizza la certezza dell’integrità del bene oggetto di garanzia per la banca in caso di danneggiamento del bene ? E’ sufficiente stipulare una polizza congrua ?
Sicuramente la stipula di una polizza sull’immobile acquistato con il mutuo è lo strumento, ma il concetto di garanzia per la banca si realizza con l’apposizione di un “ vincolo assicurativo “ sulla polizza.
Ma cosa è un vincolo assicurativo ?
Un esempio di vincolo assicurativo potrebbe essere :
La presente polizza, limitatamente alla partita assicurata “Incendio del Fabbricato”, si intende vincolata a favore della Banca ……….. con sede in ………….. in relazione all'atto di mutuo ipotecario ………………………… pertanto la compagnia assicuratrice si obbliga:
Ma quali sono i punti dei vincoli assicurativi delicati per chi sottoscrive il mutuo ?
Avendo come riferimento l’esempio in precedenza riportato sicuramente i p.ti 3) e 4).
Vuoi sapere il perché ?
Semplice, se sei in ritardo sul pagamento delle rate del mutuo e l’immobile acquistato con il mutuo subisce un danneggiamento indennizzabile dalla polizza, la banca, poiché deve dare autorizzazione al pagamento del danno all’assicurato, può negare l’autorizzazione e trattenersi l’indennizzo a copertura delle rate di mutuo arretrate.
Quindi cosa fare in queste situazioni ?
Non sistemare in nessun modo l’immobile danneggiato confidando nell’indennizzo assicurativo, altrimenti sani il debito arretrato con la banca per aprirne uno nuovo con chi ti ha sistemato l’immobile con tutte le problematiche che ne derivano.
Quindi se la polizza non è obbligatorio farla tramite la banca che eroga il mutuo, nel caso di un’abitazione in condominio sono obbligato a farne io una o posso beneficiare della polizza condominiale ?
Senza dubbio posso utilizzare la polizza condominiale chiedendo all’amministratore di inserire “ il vincolo assicurativo “ in favore della banca che mi ha erogato il mutuo.
L’amministratore di condominio mi può eccepire qualcosa a contrario ? Si può rifiutare di farlo ?
Assolutamente no, perché parte della polizza condominiale la paghi già, pro quota in base ai millesimi di competenza, quando paghi le spese di condominio.
Oppure, come spesso obiettano gli amministratori di condominio ( sbagliando ) ti possono obiettare che la polizza del condominio non assicura le parti di immobile di proprietà esclusiva ma solo le parti comuni ?
Assolutamente no, perché le polizze cosiddette “ globali fabbricati “ come ben si capisce del loro nome coprono il fabbricato nella sua globalità.
Quindi insisti perché è un tuo diritto, visto che paghi le spese di condominio che comprendono anche la polizza condominiale.
A questo, ci piace darti un’idea del costo delle polizze incendio che alcune compagnie assicurative presenti sul mercato costano per un appartamento in condominio il cui costruzione di ricostruzione a nuovo ( parametro su cui si conteggio il premio e che determina la corretta somma da assicurare ai termini di polizza ) è pari a € 100.000,00 :
COMPAGNIA |
SOMMA ASSICURA FABBRICATO |
PREMIO LORDO ANNUO |
PREMIO MINIMO |
ULTERIORI GARANZIE PER OTTIMIZZARE IL PREMIO MINIMO DI POLIZZA |
UNIPOLSAI ASS.NI |
€ 100.000,00 |
€ 50,00 |
€ 50,00 |
RICORSO TERZI DA INCENDIO + FENOMENO ELETTRICO |
GENERALI ASS.NI |
€ 100.000,00 |
€ 50,00 |
€ 50,00 |
RICORSO TERZI DA INCENDIO |
CATTOLICA ASS.NI |
€ 100.000,00 |
€ 70,00 |
€ 70,00 |
RICORSO TERZI DA INCENDIO |
AXA ASS.NI |
€ 100.000,00 |
€ 75,00 |
€ 75,00 |
RC DELLA PROPRIETA’ |
ZURICH ASS.NI |
€ 100.000,00 |
€ 300,00 |
€ 300,00 |
RICORSO TERZI DA INCENDIO + DANNI DA ACQUA … |
Sono detraibili le polizze delle case che comprendono il rischio di eventi calamitosi ( terremoto, inondazioni, alluvioni ecc. ) ed è detraibile solo la parte di premio che riguarda la copertura di questi eventi.
Della copertura assicurativa del terremoto, i suoi pregi e i suoi difetti, ne parleremo in una nostra prossima news che ti invitiamo a leggere.
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