Sei un terzista ed esegui delle lavorazioni per conto dei tuoi clienti?
Non solo sei un terzista ma per essere più attraente per i tuoi clienti gli fai anche la logistica?
Hai mai fatto un’analisi delle tue polizze assicurative soprattutto della tua assicurazione danni a terzi rispetto ai rapporti che hai con i tuoi clienti a cui esegui le lavorazioni e gli fai anche la logistica?
Hai mai pensato che prima che possa essere troppo tardi sia bene anche regolamentare per iscritto questi rapporti?
Se dovessi prendere questa decisione ricordati di inserire anche i reciproci obblighi assicurativi.
Se capita un sinistro con danni importanti, l’esistenza di un accordo evita:
- che il rapporto con il cliente si possa incrinare causa gli inevitabili equivoci che nascono in questi casi;
- quello che succederebbe in mancanza di accordo e cioè che il terzista che è il lato debole del rapporto ha due opzioni o subire in modo supino il cliente oppure contrastarlo e quindi perdere il rapporto commerciale per sempre.
Ma quindi, in caso di sinistro, in mancanza di questo accordo così strutturato se i clienti con cui hai in essere questo tipo di rapporti possono stare più tranquilli?
Assolutamente no, perché in caso di sinistro con danni importanti passa tutto in mano al tuo assicuratore che dovrà trovare un accordo con gli assicuratori dei tuoi clienti, sperando che tutti siano assicurati e che tutte le polizze siano stipulate in modo corretto.
Ma soprattutto, non dimenticare mai che ogni assicuratore, se può, cerca di minimizzare il suo esborso a discapito degli altri assicuratori.
Piccolo problema: in mezzo a questa “querelle“ c’è il rapporto lavorativo con il tuo cliente che è la linfa vitale per la tua futura sopravvivenza già messa pesantemente a rischio dal sinistro.
Ma allora cosa è meglio fare onde evitare che se capita qualcosa non sia troppo tardi?
Il primo step è sicuramente l’analisi della tipologia dei rapporti in essere con i clienti per cui si svolge attività conto terzi.
A grandi linee i rapporti possono essere:
1) di lavorazione della merce del cliente con deposito fiduciario limitato ai tempi di lavorazione con o senza movimentazione della merce da e verso il cliente a vostro carico con l’utilizzo di vostri veicoli piuttosto che di veicoli di terzi a cui avete affidato il traporto per vostro conto;
2) di gestione logistica della merce del cliente e conseguente lavorazione secondo le esigenze del cliente con o senza movimentazione della merce da e verso il cliente a vostro carico con l’utilizzo di vostri veicoli piuttosto che di veicoli di terzi a cui avete affidato il trasporto per vostro conto.
Una volta fatta l’analisi del rapporto commerciale esistente con i propri clienti lo step successivo è quello di regolamentare per iscritto il rapporto intercorrente introducendo i reciproci obblighi inserendo anche gli aspetti economici connessi al rapporto “core“.
All’interno di tale accordo si suggerisce vivamente di regolamentare i reciproci obblighi assicurativi.
Prima di entrare nel vivo dell’argomento è bene analizzare gli aspetti giuridici che regolano il rapporto con il cliente.
Relativamente alla merce che si detiene in deposito nelle forme già viste per conto del cliente, il riferimento normativo è “il contratto di deposito“. In termini di responsabilità per capirne l’ambito i richiami normativi sono art. 1768 c.c. e art. 1218 c.c..
In estrema sintesi le norme e la giurisprudenza in capo al depositario (nel nostro caso leggasi terzista) al verificarsi di un danno vi è un inversione dell’onere della prova infatti è quest’ultimo che deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare che il danno accadesse.
Vi è una colpa più leggera nei confronti del terzista quando il deposito è a titolo gratuito, ferma l’inversione dell’onere della prova.
A questo punto è facile capire come ad un terzista non regolamentare i rapporti con il suo cliente di cui detiene la merce è una vera e propria follia e considerati i pesanti profili di responsabilità non regolare gli aspetti assicurativi è ancora più folle.
Infatti è facile intuire come regolando bene i reciproci obblighi assicurativi si può arrivare a far ricadere sugli assicuratori ogni onere con l’obiettivo che l’indennizzo finale spettante al cliente proprietario della merce sia completo e di soddisfazione ma che soprattutto grazie a questa soluzione il rapporto commerciale, nonostante il sinistro, non verrà in nessun modo intaccato, anzi, forse alla fine potrebbe anche uscirne rafforzato.
Per non complicare troppo la situazione immaginiamo che il terzista non debba anche trasportare i beni del cliente, altrimenti dovremmo parlare anche di polizze trasporti.
Limitiamoci ad analizzare il solo caso di deposito / giacenza della merce presso il terzista.
Anche se siamo in ambito di responsabilità civile la soluzione assicurativa corretta è quella di attivare una corretta assicurazione All Risks / Incendio + estensioni di garanzia.
Domanda: perché?
Risposta: Perché assicurare cose in consegna e custodia di terzi in una polizza di assicurazione di responsabilità civile, benchè sia centrato dal punto di vista concettuale, è molto complicato realizzarlo, soprattutto quando si debbano attivare massimali importanti quindi nell’ordine dei milioni di € ……
Domanda: ma quindi se non è da attivare una assicurazione rc di responsabilità che riguarderebbe la responsabilità del terzista, la polizza è meglio che l’attivi il cliente?
Risposta: in linea teorica sì, in linea pratica, forse, no.
Domanda: perché?
Risposta: perché in caso di sinistro, se il terzista non è contraente della polizza che deve pagare il danno, non può in nessun modo intromettersi e quindi deve subire le decisioni altrui che potrebbero anche essergli avverse e quindi compromettere gravemente il rapporto commerciale con il cliente.
Oltre a ciò ricordo che le assicurazioni danni pagano con animo di rivalsa e quindi si potrebbe creare l’assurda situazione che il cliente viene indennizzato dalla sua polizza ed il suo assicuratore richiede al terzista quanto ha indennizzato in rivalsa e se, secondo accordi, il terzista non si è assicurato deve pagare di tasca propria …… una tragedia!
Domanda: ma allora in questo caso il terzista è bene che stipuli una propria assicurazione All Risks / Incendio + estensioni di garanzia?
Risposta: in realtà no, perché in presenza di due polizze uguali che assicurano lo stesso rischio (merce del cliente) tutto è regolato dall’art.1910 che di fatto suddivide il danno tra i due assicuratori.
Quindi, quota parte del danno lo paga l’assicuratore del vostro cliente al quale rimane per questa sua quota parte la possibilità di rivalersi verso il responsabile quindi verso il terzista.
Domanda: ma a questo punto il terzista può chiedere al proprio assicuratore della polizza All risks / Incendio + estensioni di garanzia di rispondere a questa richiesta?
Risposta: purtroppo no, perché la polizza del terzista non è un’assicurazione rc ma un’assicurazione danni che ha già pagato nel rispetto dell’art.1910, quindi non paga più.
Quindi siamo tornati nella situazione in cui deve pagare ancora il terzista di tasca propria!
Senza ombra di dubbio, è quella per cui il terzista stipuli una propria assicurazione danni che abbia anche la rinuncia alla rivalsa verso i propri clienti e fornitori.
Non solo, poi, il terzista per essere sicuro che la propria polizza in caso di sinistro funzioni nel migliori dei modi, deve essere sicuro che la somma assicurata per le merci dei clienti che detiene presso di sé, sia congrua rispetto ai criteri previsti dalla sua polizza.
Domanda: come si può fare?
Risposta: semplicemente il terzista si deve organizzare in modo tale da chiedere periodicamente al proprio cliente la giacenza di merce presso di sé e quindi avere una polizza che assicura la merce con la clausola “flottante“ in modo tale da avere sempre la “quasi certezza“ di essere sempre assicurato in modo congruo relativamente alle merci.
Perché, se per qualsiasi motivo il cliente disattende gli accordi ed in conseguenza di tale violazione, al verificarsi di un sinistro, al terzista ne derivano dei pregiudizi, per esempio la rivalsa dell' assicuratore del cliente, il terzista può sempre eccepire all’assicuratore del suo cliente che in base agli accordi intercorsi con il loro assicurato da lui nulla è dovuto.
A quel punto.... è auspicabile che l’assicuratore del cliente non insista, diversamente dovesse nascere un contenzioso il terzista dovrà coinvolgere il cliente che avendo disatteso gli accordi scritti ha provocato il disagio conseguente.
Come si è visto la situazione è piuttosto complessa e per evitare di farla diventare ancora più complicata nulla si è detto in merito alla fase dei trasporti e nulla si è detto sulla possibilità di porre sulla polizza del terzista, a maggior tutela del cliente, delle appendici di vincolo (vedi quelle delle banche) in suo favore in modo tale che anche l’interesse del cliente sia certo e blindato.
Quello che è certo è che in questi casi è interesse sia del terzista che del cliente che tutto sia regolamentato e tutto sia previsto perché quando accade il sinistro può essere troppo tardi ma soprattutto fatale per tutti i soggetti.
Senza impegno sia che tu sia un terzista o sia che tu sia un cliente ci può contattare e cercheremo con te la strada più corretta.
Scopri l'innovativa piattaforma di gestione sinistri assicurativi...
Leggi tutto